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Pratiche tecnico-amministrative

Studio Sisti vi offre una consulenza puntuale e competente riguardo ogni problematica energetica, proponendo soluzioni personalizzate in base alle vostre specifiche esigenze.

Vi assistiamo anche nei rapporti burocratici con le amministrazioni e gli enti locali, attraverso il disbrigo delle pratiche tecnico-amministrative relative alla certificazione energetica degli edifici, dichiarazione di rispondenza impianti, detrazioni fiscali, pratiche INAIL (ex ISPESL), relazione tecnica legge 10/91, prevenzione incendi e molto altro.

Pratiche INAIL (ex ISPESL)

Pratiche INAIL La denuncia dei generatori di calori all’INAIL (precedentemente ISPESL, Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro, soppresso nel 2010) consiste in una serie di documenti tecnici relativi agli impianti termici ad acqua calda, sia esistenti che di nuova installazione, aventi una potenza superiore a 35kW (30.000 kcal/h).

La procedura di denuncia prevede che dopo l’installazione di un nuovo impianto venga incaricato un tecnico professionista al fine di redigere la documentazione obbligatoria, costituita da uno schema dell’impianto, da alcuni moduli e dichiarazioni e dall’istanza di esame. Sempre al tecnico accreditato spetta il compito di trasmettere la documentazione all’INAIL competente di zona che provvederà alla valutazione delle carte e al sopralluogo per la verifica dell’impianto. Al termine delle ispezioni viene rilasciato il “libretto di centrale”, ovvero un documento che contiene tutte le specifiche tecniche dell’impianto e che deve essere conservato a cura del responsabile dell’impianto termico presso l’edificio e aggiornato con tutte le modifiche che eventualmente saranno apportate all’impianto in oggetto.

Lo Studio Sisti può aiutarvi redigendo le pratiche INAIL, al fine di ottenere il collaudo da parte di un funzionario ISPESL, che attesti la sicurezza e la stabilità delle apparecchiature termiche presenti nell’impianto.

Relazione tecnica legge 10/91

Relazione tecnica legge 10/91 La legge 10 del 9 gennaio 1991 è la norma che dà attuazione al piano energetico nazionale, la prima a porre le basi per una nuova politica volta alla razionalizzazione dell’energia, al risparmio dei consumi e allo sviluppo di fonti rinnovabili.

La legge 10/91, le sue successive modifiche e le disposizioni regionali, impongono di redigere una relazione tecnica da depositare nel comune di riferimento per tutti gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione, per l’installazione o il rifacimento di impianti di riscaldamento di qualsiasi potenzialità e in caso di sostituzione di un generatore di calore avente potenzialità al focolare superiore ai 35 kW.

La relazione – da stilare e consegnare prima dell’avvio dei lavori – deve essere redatta da un professionista che, dopo aver valutato il bilancio energetico dell’edificio e il rendimento degli impianti previsti in progetto, rilascia il documento ufficiale e lo trasmette agli uffici di comunali di competenza allegando lo schema termotecnico dell’impianto da realizzare.

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